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L’ASSEGNAZIONE DEGLI APPALTI PUBBLICI TRAMITE PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA

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Ebook denominato L’ASSEGNAZIONE DEGLI APPALTI PUBBLICI TRAMITE PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA (E-book a cura di Riccardo Cerulli)

Descrizione

L’indice dell’E-book è il seguente:
1. Evidenza pubblica: strumento per introdurre trasparenza e concorrenza nel settore degli appalti pubblici
2. La disciplina comunitaria dell’evidenza pubblica. I principi cardine e le direttive comunitarie
3. L’influenza della disciplina comunitaria sulla realizzazione del Codice dei contratti pubblici italiano

Abstract: 1. EVIDENZA PUBBLICA: STRUMENTO PER INTRODURRE TRASPARENZA E CONCORRENZA NEL SETTORE DEGLI APPALTI PUBBLICI
La qualità della regolazione nel campo delle commesse pubbliche (o public procurement) rappresenta il fondamento per un’efficace allocazione delle risorse e – in ultima analisi – per la competitività.
Il settore degli appalti pubblici compone, infatti, una parte rilevante dell’economia e inoltre l’attitudine del settore pubblico a manifestare una domanda qualitativamente adeguata è imprescindibile per il miglioramento dei mercati e l’introduzione di tecnologie di frontiera. Tutto ciò si rispecchia, infine, sulla disponibilità di infrastrutture e sull’offerta dei servizi pubblici, con importanti effetti sulla produttività delle imprese e sul tenore di vita dei cittadini.
Attraverso lo strumento dell’appalto, qualsiasi ente pubblico può ottenere dal libero mercato beni e servizi utili al soddisfacimento – tanto in forma diretta quanto indiretta – dei bisogni della collettività. Gli appalti pubblici sono così decisivi su più livelli per ciò che riguarda la politica economica nazionale, gestendo quantità e qualità delle risorse pubbliche impiegate.
Più esattamente, nell’adempiere alle funzioni di appalto, si affrontano questioni nevralgiche: in primo luogo, la determinazione della domanda pubblica – in termini di selezione e quantificazione dei bisogni da soddisfare, in modo diretto (dotazioni di beni pubblici, servizi per la comunità, …) e indiretto (funzionamento della PA) – tramite l’acquisizione di beni e servizi fruibili dalla collettività o strumentali all’azione pubblica e, in secondo luogo, l’indirizzo per i mercati di produzione strettamente vincolati alla domanda pubblica, ai quali il committente si rivolge per acquisire beni e servizi necessari allo svolgimento delle sue funzioni.
Alla luce di quanto detto pocanzi, la regolamentazione delle procedure in base alle quali si svolgono i rapporti tra gli enti pubblici e le imprese fornitrici è gravata dal fondamentale compito di disciplinare l’attività di acquisizione di beni e servizi sul mercato con la massima efficienza. Quest’ultima, in particolare, può essere raggiunta solo attraverso una leale concorrenza tra le imprese fornitrici, sia ai fini specifici dell’ottenimento delle prestazioni e dei relativi risultati richiesti alle imprese, sia a quelli più generici associati alla maturazione sul piano della competitività del sistema industriale ed alla crescita della produttività complessiva. L’introduzione di un sistema concorrenziale è stata quindi ritenuta essenziale per la progressiva inclusione della tematica degli appalti pubblici nel più ampio contesto dell’integrazione economica europea, sempre affiancata da considerazioni di benessere collettivo.
Il public procurement è perciò divenuto uno degli aspetti basilari per l’espansione del mercato interno, nonché per le connessioni tra l’Unione Europea e gli altri organismi di integrazione economica e commerciale.
Il peso specifico ragguardevole in termini di impatto economico-finanziario del “mercato” degli appalti pubblici (per ciò che riguarda l’Unione Europea a 27, la percentuale delle commesse pubbliche rispetto al PIL comunitario tra il 2005 e il 2011 è salita dal 2,9% al 3,40%) è stato uno dei motivi principali che ha spinto le istituzioni comunitarie verso la formalizzazione di regole di funzionamento condivise da tutti gli Stati membri, tanto per il suo ruolo nella realizzazione e nel funzionamento di libere operazioni commerciali intracomunitarie, quanto per estromettere atteggiamenti protezionistici nazionali. Questi ultimi adottati dai governi locali e da essi giustificati per via dell’origine per lo più nazionale delle risorse pubbliche utilizzate; spesso non considerando la notevole quantità dei fondi “comunitari”, in altre parole quelle risorse provenienti dal bilancio dell’UE e a loro volta stanziate agli Stati membri per molteplici scopi comuni, il cui impiego è vincolato al rispetto della disciplina comunitaria.